13/04/2017

Supermercati aperti a Pasquetta: “Il lavoro festivo non è obbligatorio”

Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs di Belluno ricordano che il lavoratore ha un diritto assoluto di astensione al lavoro durante le festività


Il lavoro festivo non è obbligatorio. E’ sempre necessario il consenso del lavoratore, il quale ha un diritto assoluto di astensione al lavoro durante le festività. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha condannato un datore di lavoro che aveva irrogato una sanzione disciplinare ad una lavoratrice che si era rifiutata di lavorare durante le festività natalizie.

Le segreterie di Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs di Belluno, nel ribadire che la partecipazione al lavoro nelle giornate festive deve prevedere il solo criterio della disponibilità volontaria da parte del dipendente, si rendono disponibili a sostenere i lavoratori e le lavoratrici “colpiti” da provvedimenti disciplinari.

Alla vigilia delle vacanze di Pasqua, che anche in provincia di Belluno vedranno molti supermercati aperti a Pasquetta, le organizzazioni sindacali ricordano che “il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a prestare la propria attività lavorativa durante la domenica e nei giorni festivi per ricorrenze religiose o civili”. Ma non  solo: “E' illecita ogni eventuale sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro al lavoratore che si rifiuta di lavorare durante il giorno festivo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16592/2015. Pertanto il lavoro festivo non è obbligatorio. Il datore di lavoro, cioè, non può quindi trasformare, in maniera unilaterale, e quindi per propria decisione, la festività in giornata lavorativa. E’ sempre necessario il consenso del lavoratore per il lavoro festivo o domenicale”, sottolineano i sindacati.

In particolare, le festività nelle quali non vige l'obbligo di lavorare sono il Primo gennaio, l'Epifania, il lunedì di Pasquetta, il 25 Aprile, il Primo Maggio, il 2 giugno, il 1° novembre, l'8 dicembre, Natale e Santo Stefano.